TERRA BRUCIATA PER FAR SPAZIO AI GIGAWATT DELLA SPECULAZIONE ENERGETICA
Incendi, criminalità e finanza: l’ipotesi di un nuovo sacco del territorio siciliano, tra speculazione sui suoli, grandi impianti FER e debolezze del controllo pubblico
di Francesco Cappello
Quando la Sicilia brucia durante i mesi estivi, il racconto mediatico e istituzionale tende spesso a confinare la tragedia nell’alveo della fatalità climatica, dell’incuria o dell’opera isolata di piromani instabili. La ricerca accademica condotta da Lauren R. Pearson dell’Università di California, Berkeley, insieme agli studi di ecologia politica e ai dossier investigativi sulle ecomafie, ribalta radicalmente questa narrazione, svelando un meccanismo sistemico e lucidamente pianificato. Pearson dimostra che lo spazio geografico non è un semplice fondale inerte su cui accadono eventi casuali, ma un prodotto sociale ed economico plasmato dai rapporti di potere. Negli anni del dopoguerra, la mafia siciliana ha ridefinito il tessuto urbano attraverso il cosiddetto “Sacco di Palermo”, trasformando il verde agricolo in colate di cemento per la speculazione edilizia. Oggi, nell’era della crisi
energetica/climatica, lo stesso fenomeno si riproduce in chiave rurale ed ecologica: il territorio viene sistematicamente distrutto per essere riprogrammato e asservito ai grandi interessi della speculazione energetico/finanziaria.
In questa dinamica, il fuoco cessa di essere un elemento naturale e diventa un’arma vera e propria. Pearson evidenzia come le organizzazioni criminali mettano a sistema le condizioni meteorologiche estreme, sfruttando le forti siccità, le temperature record e i venti di scirocco come un “moltiplicatore di forza”. Innescare un incendio in queste specifiche condizioni meteorologiche permette da un lato di massimizzare la devastazione con il minimo sforzo operativo, e dall’altro di mimetizzare l’azione criminale dietro la facciata del cambiamento climatico incontrollabile.
Il fuoco viene così impiegato come strumento di rimodellamento territoriale per azzerare il valore socio-economico esistente su un determinato appezzamento di terra.
Il nodo centrale di questa strategia risiede nel legame diretto tra l’incendio doloso e la successiva valorizzazione finanziaria dei suoli devastati, spinta dai capitali della transizione energetica e dai fondi europei come quelli del PNRR. Il meccanismo operativo si sviluppa secondo una sequenza precisa. In prima battuta, il rogo distrugge le colture, i pascoli e le infrastrutture agricole, piegando la resistenza economica dei proprietari terrieri e dei piccoli agricoltori già indebitati. Un terreno agricolo già poco produttivo, se costantemente minacciato dalle fiamme perde ulteriormente valore di mercato, trasformandosi in un peso economico insostenibile per chi lo possiede. È in questa fase di forte vulnerabilità che si inserisce la speculazione energetica.
Grandi gruppi finanziari, intermediari e società dello sviluppo rinnovabile sono alla costante ricerca di enormi superfici di suolo per l’installazione di impianti industriali fotovoltaici a terra e eolici. L’incendio funge da acceleratore di questo processo di “green grabbing”, ovvero l’accaparramento verde delle terre. Come documentato dalle inchieste e dai report delle commissioni antimafia, laddove un proprietario rifiuta di cedere o affittare i propri terreni per far posto ai pannelli solari, l’incendio doloso interviene come atto ritorsivo e intimidatorio. Viceversa, una volta che la terra è stata ridotta in cenere, gli stessi intermediari si ripresentano offrendo contratti di locazione o d’acquisto a prezzi d’occasione. La devastazione ambientale diventa così la premessa necessaria per giustificare la riconversione industriale del suolo, trasformando un paesaggio agricolo o naturale in una centrale elettrica a cielo aperto.
A favorire questa catena speculativa contribuisce una profonda debolezza istituzionale e normativa. Sulla carta, la legislazione italiana, in particolare la Legge 353 del 2000, stabilisce vincoli severissimi sulle aree percorse dal fuoco, vietando per diversi anni il cambio di destinazione d’uso, la caccia, il pascolo e la realizzazione di nuove strutture. Tuttavia, l’efficacia di questa tutela si scontra con la fragilità della catena amministrativa. Per applicare i divieti, i Comuni devono catalogare e aggiornare tempestivamente il “Catasto degli Incendi”. I cronici ritardi, le lacune mappali e la scarsità di risorse di molti enti locali creano ampie zone grigie legislative. All’interno di questi vuoti burocratici, le società speculative riescono ad avviare e far approvare le procedure autorizzative per i mega-impianti energetici prima che il vincolo sul terreno bruciato venga formalizzato e digitalmente registrato.
Il lavoro di Pearson si intreccia così con gli studi sull’estrattivismo verde e con i rapporti periodici di realtà come associazioni ambientaliste e la Direzione Investigativa Antimafia. Il quadro che ne emerge mostra come la transizione energetica, gestita senza la necessaria rigorosa pianificazione pubblica e il controllo del territorio, viene parassitata dalle logiche criminali da un lato e da quelle finanziarie speculative dall’altro.
La mafia non ha bisogno di trasformarsi in un produttore diretto di energia; le basta operare come custode e mediatore dell’accesso alla risorsa primaria, cioè la terra. Attraverso l’uso strategico del fuoco, la criminalità organizzata svaluta il territorio, ne scaccia la presenza umana tradizionale e lo consegna al capitale speculativo, completando una vera e propria colonizzazione energetica dell’isola condotta all’ombra della sostenibilità ambientale.
In Italia esistono diversi casi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) (in particolare fotovoltaici ed eolici) autorizzati, avviati o oggetto di complessi contenziosi amministrativi e giudiziari su terreni colpiti da roghi nel periodo di efficacia dei vincoli decennali e quindicennali prescritti dall’articolo 10 della Legge Quadro sugli Incendi Boschivi (L. 353/2000).
Le autorizzazioni e i tentativi di superamento del blocco normativo si fondano principalmente su quattro leve giuridiche e falle amministrative:
Inefficacia per mancato aggiornamento del Catasto Incendi Comunale
Il vincolo dell’art. 10 dell’art. 353/2000 si applica su base perimetrale, ma la sua opponibilità formale nei procedimenti autorizzativi (come le Conferenze di Servizi per l’Autorizzazione Unica o i procedimenti PAUR) dipende dal censimento dei Comuni, che devono approvare e aggiornare il “Catasto Incendi”.
Qualora il Comune omissionario o in ritardo non abbia formalmente registrato e perimetrato la particella colpita dal fuoco nel Catasto degli Incendi, la Regione o l’ente procedente considera l’area giuridicamente “libera”. Nelle valutazioni di impatto ambientale e nelle verifiche di idoneità del sito, l’assenza del dato formale nel catasto comunale viene argomentata dagli sviluppatori come assenza del vincolo ope legis.
Interpretazione estensiva della deroga sulle preesistenze (Art. 10, comma 1, quarto periodo)
L’art. 10 prevede un’eccezione al divieto di edificazione e trasformazione per le opere che risultino “già previste dagli strumenti urbanistici vigenti” o per le quali sia stata rilasciata un’autorizzazione in data antecedente all’incendio.
Parte della giurisprudenza amministrativa e diverse difese private adottano un’interpretazione elastica della norma (in contrapposizione alla più rigida Cassazione Penale). Si sostiene che sia sufficiente la generica compatibilità della destinazione urbanistica (es. area agricola) con la realizzabilità di impianti energetici preesistente al rogo per ritenere applicabile la deroga.
In altri casi (es. TAR Salerno n. 642/2023), si è cercato di far valere precedenti Autorizzazioni Uniche concesse prima dell’incendio per una diversa tecnologia (es. un impianto eolico) come titolo per legittimare la conversione a nuovi impianti (es. fotovoltaico a terra).
Tesi della compatibilità agricola senza cambio di destinazione d’uso
Il vincolo quindicennale vieta di dare alle aree boscate e ai pascoli una “destinazione diversa da quella preesistente all’incendio”.Le società proponenti argomentano che l’installazione di impianti FER (in particolare i sistemi agrivoltaici sospesi o integrati) non costituisca un vero e proprio “cambio di destinazione d’uso urbanistico” della particella, né la realizzazione di un insediamento edilizio/produttivo tradizionale. Sostenendo che la qualificazione catastale del terreno resti agricola e che l’attività primaria possa teoricamente proseguire al di sotto o attorno ai pannelli, si afferma il mancato contrasto con il divieto di modifica della destinazione d’uso prescritto dalla legge antincendio.
Qualificazione come “Opera di Pubblica Utilità” e variante automatica
L’articolo 12 del Decreto Legislativo 387/2003 qualifica gli impianti di produzione di energia rinnovabile come opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Nelle sedi autorizzative viene frequentemente invocata la prevalenza dell’interesse pubblico alla decarbonizzazione e alla transizione energetica (rinforzato dalla disciplina semplificatoria per il PNRR e per le “aree idonee” ex D.Lgs. 199/2021). Poiché il rilascio dell’Autorizzazione Unica regionale comporta variante allo strumento urbanistico comunale, i proponenti sostengono che il provvedimento autorizzatorio abbia l’efficacia giuridica di superare le preclusioni locali e le limitazioni d’uso del suolo.
Il protocollo operativo d’inchiesta dovrebbe avviarsi con l’identificazione territoriale, dove i perimetri vettoriali degli incendi estratti dai database del Corpo Forestale, dell’ISPRA o dei Comuni vengono sovrapposti alle mappe dell’Agenzia delle Entrate all’interno di un software GIS per isolare gli identificativi catastali esatti di ogni terreno colpito dai roghi, appuntando la data precisa dell’evento per calcolare la decorrenza dei vincoli di edificabilità e cambio di destinazione d’uso. Successivamente, tali codici particellari dovrebbero essere interrogati nei portali ambientali regionali, nei Bollettini Ufficiali e nei sistemi Terna e GAUDÌ per rintracciare l’eventuale presenza di istanze per impianti eolici o fotovoltaici, estraendo sia la data di deposito della richiesta sia quella dell’eventuale provvedimento autorizzatorio finale.
La costruzione della matrice cronologica consentirebbe così di far emergere le diverse tipologie di anomalia. Nel caso in cui l’istanza autorizzativa e il successivo titolo venissero protocollati dopo l’incendio entro il perimetro temporale dei vincoli di legge, si paleserebbe l’omissione dell’inserimento nel Catasto Incendi o la falsa attestazione dell’assenza di preclusioni; qualora l’evento distruttivo si collocasse temporalmente tra il deposito dell’istanza e il suo accoglimento, si evidenzierebbe il possibile uso del fuoco come strumento di coercizione durante la conferenza di servizi o la trattativa fondiaria; infine, se la stipula delle opzioni d’acquisto o dei diritti di superficie seguisse immediatamente il rogo, si configurerebbe l’ipotesi di svalutazione indotta del terreno agricolo finalizzata all’accaparramento speculativo.
L’ultima fase dovrebbe estendere l’indagine al tracciamento societario e dei capitali attraverso la consultazione delle visure catastali storiche, dei contratti di affitto o superficie e delle visure camerali della società di scopo proponente. Questo passaggio permetterebbe di ricostruire i mutamenti della compagine sociale, rilevando le operazioni di vendita delle quote a fondi d’investimento o grandi sviluppatori prima o dopo l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, fino all’incroco dei nominativi di amministratori e procuratori con l’Anagrafe del Registro Imprese e i database antiriciclaggio per far emergere l’eventuale presenza di prestanome o soggetti legati alla criminalità organizzata.
FONTI
La fonte accademica fondamentale su cui si struttura l’analisi è lo studio condotto da Lauren R. Pearson, ricercatrice presso il Dipartimento di Geografia della University of California, Berkeley. Il suo articolo, intitolato “Land on fire: The spatial production of the mafia”, è stato pubblicato nel 2024 sulla rivista scientifica Criminology & Criminal Justice (SAGE Publications, identificativo DOI: 10.1177/17488958241286117) all’interno del numero speciale New Geographies of Organised Crime. L’indagine offre una disamina etno-geografica incentrata sulle devastanti stagioni degli incendi in Sicilia del 2021 e 2023, analizzando l’uso tattico del fuoco come strumento di controllo socio-spaziale.
Sul versante investigativo e istituzionale, la ricostruzione si avvale dei resoconti della Commissione Regionale Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha documentato l’operato di intermediari legati alla speculazione sul fotovoltaico a terra e sull’eolico nelle aree colpite dai roghi nell’entroterra dell’isola. A questi contributi si sommano le relazioni semestrali presentate al Parlamento italiano dalla Direzione Investigativa Antimafia, focalizzate sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella filiera della transizione ecologica e nei fondi europei del PNRR, unitamente ai Rapporti Ecomafia pubblicati annualmente da Legambiente per monitorare i crimini contro il patrimonio boschivo e i fenomeni di accaparramento fondiario.
Il quadro teorico e normativo si completa infine attraverso il pensiero del filosofo e sociologo francese Henri Lefebvre, la cui opera La production de l’espace del 1974 fornisce la lente interpretativa per comprendere la riprogrammazione criminale del territorio. Il caposaldo legislativo di riferimento è l’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro sugli incendi boschivi), che impone rigidi vincoli di inedificabilità e di stasi nella destinazione d’uso per i terreni percorsi dal fuoco, integrato dalla letteratura scientifica sull’ecologia politica, sull’estrattivismo verde e sul fenomeno del green grabbing nel bacino del Mediterraneo.
I riferimenti normativi fondamentali alla base dell’analisi si radicano nell’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, norma cardine che stabilisce il vincolo quindicennale di inalterabilità della destinazione d’uso di pascoli e aree boscate, il divieto decennale di edificazione e l’obbligo di tenuta del Catasto Incendi da parte dei Comuni. A questa si aggiunge l’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che qualifica le infrastrutture per fonti rinnovabili quali opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, consentendo il superamento della pianificazione locale tramite il rilascio dell’Autorizzazione Unica. Completa la cornice legislativa statale il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, unitamente al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 sul PNRR, che introduce regimi di semplificazione procedurale e definisce i criteri per l’individuazione delle aree idonee.
Sul versante della giurisprudenza amministrativa, un punto di riferimento cruciale è la sentenza n. 642 del 20 marzo 2023 della Terza Sezione del TAR Campania Salerno, la quale ha applicato il principio interpretativo secondo cui la deroga dell’articolo 10 per le opere già previste trova riscontro nella semplice compatibilità urbanistica della destinazione agricola antecedentemente all’incendio. A questa lettura si affiancano la sentenza n. 2240 del 2023 del TAR Sicilia Palermo, riguardante il rapporto tra destinazione agricola e insediamenti fotovoltaici, e le decisioni del Consiglio di Stato, tra cui la sentenza n. 3206 del 2019, incentrate sull’efficacia giuridica delle perimetrazioni comunali e sull’inopponibilità del vincolo antincendio nei procedimenti autorizzativi in caso di omesso o ritardato aggiornamento del Catasto degli Incendi.
I riscontri istituzionali e d’inchiesta derivano principalmente dalle relazioni e dagli atti delle audizioni svolte tra il 2021 e il 2023 dalla Commissione Regionale Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana, focalizzate sugli incendi dolosi nelle province dell’entroterra e sulle contestuali pressioni speculative per l’installazione di impianti eolici e solari. Questo materiale trova ulteriore fondamento analitico nei Rapporti Ecomafia redatti annualmente da Legambiente e nelle relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia presentate al Parlamento, fonti fondamentali per monitorare i reati contro il patrimonio boschivo, le dinamiche di accaparramento delle terre e il rischio di infiltrazione criminale nei finanziamenti pubblici destinati alla transizione energetica.
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