Vere e false richiedenti asilo. La lotta per il riconoscimento delle violenze subite
Ph: Coordinamento Migranti Bologna
La definizione di rifugiato e i principi cardine per la sua tutela sono ancora stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, aggiornata con il Protocollo di New York del 1967. Secondo questo testo, ha diritto alla protezione chiunque, “nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal paese di cittadinanza e non possa, o non voglia, avvalersi della protezione di detto paese 1”.
Tuttavia, a una lettura più attenta, emerge una lacuna fondamentale: l’assenza di un’analisi che consideri il genere del/della richiedente asilo. Questa variabile, come dimostrano diversi studi, è cruciale in quanto connessa a forme specifiche e sistemiche di persecuzione e violenze che colpiscono quasi esclusivamente soggettività socialmente riconosciute come donne.
Queste forme di violenza – tra cui i matrimoni forzati, lo stupro come arma di guerra e le mutilazioni genitali femminili – non solo restano spesso escluse dal riconoscimento della persecuzione, ma superano, per gravità e diffusione, molte delle violenze comunemente associate alla figura del migrante 2.
Migrazione depoliticizzata: genere invisibile
Una delle cause alla base del fenomeno descritto risiede nella progressiva depoliticizzazione dell’esperienza migratoria: le politiche neoliberiste e capitaliste hanno orientato l’interesse dalla comprensione delle migrazioni e tutela dei diritti dei migranti al mero guadagno economico, coerente con le logiche di mercato che promuovono la privatizzazione dei servizi e l’inasprimento del controllo sugli spostamenti 3.
Inoltre, vivendo in una società fortemente patriarcale nella quale il potere stabilisce quali narrazioni meritino spazio e in che modo debbano essere veicolate, le politiche escludenti e non sufficientemente preparate, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva di genere e la conoscenza dei paesi d’origine, continuano a invisibilizzare le violenze sessuali, riproducendo così quella che viene definita “vittimizzazione secondaria”.
Il sistema è incapace di fornire protezione, tutto è pensato per gli uomini: le procedure, l’aspetto procedurale stesso, […] è un fattore che gioca contro la tua credibilità, che danneggia le donne che sono state perseguitate per motivi di genere.(Carla7, 9/11/2017, Madrid) 4
Dunque, è essenziale che questi studi sul genere costituiscano le basi per un’integrazione strutturata e consapevole ad un’analisi più accurata delle domande d’asilo presentate da soggettività femminili, partendo da una critica alla Convenzione di Ginevra, la quale non riconosce la distinzione di genere 5.
Convenzione di Ginevra: criticità
L’antropologa femminista Doreen Indra ha evidenziato la necessità di partire dalla distinzione tra sfera pubblica e privata per sviluppare una riflessione critica sui motivi di persecuzione contemplati dalla Convenzione di Ginevra.
Questa distinzione aiuta a comprendere meglio le asimmetrie di genere: la sfera pubblica (politica, economica-lavorativa, sociale) è tradizionalmente abitata dagli uomini, mentre la sfera privata (domestica, familiare) è luogo di confinamento delle donne.
Alla luce di questa distinzione, i motivi di persecuzione riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra si collocano quasi esclusivamente nella sfera pubblica, relativa infatti alla vita sociale, limitando o annullando così il riconoscimento e la tutela dalle persecuzioni che avvengono nella sfera privata.
Questo fatto conferisce maggiore rilevanza e legittimità alle categorie elencate dalla Convenzione, influendo negativamente sulla credibilità di quelle categorie che non sono menzionate; se si pensa alla sfera privata, vengono escluse dalla considerazione persecuzioni quali: il matrimonio forzato, la schiavitù sessuale, gli aborti selettivi, le sterilizzazioni obbligatorie, rituali come il sati 6, femminicidi per motivi d’onore e molto altro.
Anche quando queste persecuzioni vengono riconosciute, il processo di accertamento della veridicità delle testimonianze (valutazione della credibilità) si rivela spesso un vero e proprio ostacolo per chi ha subito tali violenze, limitando il loro riconoscimento effettivo.
Per affrontare queste sfide, l’UNHCR ha elaborato linee guida specifiche volte a riconoscere e tutelare le donne richiedenti asilo che fuggono da persecuzioni legate a motivi di genere, riflettendo un’attenzione internazionale in crescita verso le esperienze femminili.
La costruzione della credibilità: il corpo e la parola come prova
Le persone che fanno richiesta d’asilo devono dimostrare di fronte alla Commissione Territoriale competente la fondatezza dei propri timori di persecuzione. Il compito dei membri della Commissione consiste nel verificare la veridicità delle dichiarazioni, che devono risultare coerenti con i motivi di persecuzione descritti nella Convenzione.
Quando un/una richiedente asilo condivide la propria storia, non si limita a raccontare un’esperienza personale, ma si confronta anche con un sistema legale che richiede la verificabilità del trauma vissuto. Questo processo può risultare particolarmente complesso, poiché la natura stessa del trauma spesso rende difficile fornire una narrazione coerente e dettagliata degli eventi.
La valutazione della credibilità si concentra principalmente sui fatti narrati piuttosto che sull’individuo e sulle discriminazioni (a volte sovrapposte) che vive in quanto tale, e deve essere basata sull’insieme delle prove, materiali e immateriali. In questo quadro, le persecuzioni basate sul genere, essendo prevalentemente vissute nella sfera privata e non manifestandosi pubblicamente, pongono ulteriori ostacoli alle donne nel dimostrare la veridicità della loro persecuzione.
Il processo di verifica della credibilità prende avvio con l’analisi del fascicolo d’asilo con i documenti che dimostrino l’effettività del racconto; poi vi è la narrazione dei fatti durante il colloquio con Commissione, momento in cui viene valutata la coerenza dell’esperienza narrata.
La narrazione risulta però estremamente influenzata dal contesto circostante, condizionata quindi da diversi fattori: lingua, traduzione, interpretazione, pregiudizi, stereotipi di genere, classe sociale, appartenenza culturale ed etnica, inclinazioni emotive personali.
Il processo si rivela estremamente asimmetrico: la complessità della testimonianza viene spesso semplificata per adattarsi a schemi amministrativi rigidi, che riducono la ricchezza del racconto. Le audizioni in molti casi possono essere molto brevi, inoltre possono emergere giudizi morali influenzati da filtri culturali ed etnocentrici che condizionano negativamente la valutazione.
La credibilità viene frequentemente messa in discussione a causa di presunte contraddizioni o incoerenze nel racconto. I colloqui spesso si trasformano in momenti di sospetto e confronto, più orientati a identificare discrepanze che a comprendere pienamente la complessità del caso.
Un quadro confermato anche dalla rubrica “Osservatorio sulle Commissioni territoriali” di Melting Pot, dove, attraverso l’analisi degli esiti e delle decisioni dei tribunali, emergono chiaramente molte di queste criticità.
Gli studi sottolineano l’importanza di considerare la violenza di genere denunciata dalla richiedente asilo alla luce del “continuum” della violenza, intesa come un’esperienza che può manifestarsi prima, durante e dopo il percorso migratorio. In questo contesto, eventuali incoerenze o discontinuità nel racconto non dovrebbero essere automaticamente interpretate come segni di inattendibilità, ma comprese come espressioni della complessità del trauma vissuto. Contraddizioni nella narrazione o comportamenti come l’abbandono precoce dei centri di accoglienza, spesso percepiti come indici di ostilità, possono invece costituire indicatori indiretti di una condizione di vulnerabilità e sfruttamento. Questo apparente paradosso evidenzia la necessità di un approccio più sensibile e contestualizzato nella valutazione delle testimonianze, affinché sia garantita una tutela giuridica effettiva alle persone più esposte.
- Convenzione di Ginevra, 1951 – UNHCR;
Protocollo di New York del 1967. ↩︎ - «La Straniera. Migrazione, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere», di Enrica Rigo – Meltingpot.org ↩︎
- Forina, A. (2024). Rifugio e genere: il ruolo della credibilità nella narrazione delle donne richiedenti asilo. EtnoAntropologia, 12(1), 19–34. ↩︎
- Ibidem ↩︎
- Il fenomeno della tratta di esseri umani come questione di genere, di Giorgia Litti – Meltingpot.org ↩︎
- La pratica del Sati prevede che le vedove vengano immolate, generalmente bruciate vive sul rogo funebre del marito. Esistono varianti come la sepoltura o l’annegamento vivi insieme al coniuge defunto. ↩︎
Gemma Martini
21/6/2025 https://www.meltingpot.org/










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