Maternità e lavoro: l’attesa di un figlio prevale su tutto
Un pronunciamento della Cassazione conferma l’obbligo di reintegro per una cassiera rimasta a lungo in malattia durante la gravidanza. Anche se il cosiddetto “periodo di comporto” viene sforato, la maternità continua a garantire il posto di lavoro
Una dipendente che aspetta un figlio non può essere licenziata, neppure se resta a casa in malattia per più dei giorni previsti dai contratti per non perdere il posto, il “periodo di comporto”, come burocraticamente si chiama.
Che il datore di lavoro sia o meno al corrente della gravidanza della donna non fa differenza. Una volta a conoscenza del motivo delle assenze prolungate, la maternità, dovrebbe reintegrare la lavoratrice scaricata.
Maternità e lavoro: il caso della cassiera del supermercato
In Calabria, invece, per la cassiera di un supermercato è andata diversamente. È stata licenziata appena ha sforato il tetto massimo dei giorni di assenza per motivi di salute. E per riavere il posto, assistita dall’avvocata Odette Carignola, ha dovuto promuovere una causa e affrontare tre gradi di giudizio.
La Cassazione ha confermato che era lei della parte della ragione, non il datore di lavoro, e aveva il pieno diritto ad essere reintegrata.
Un figlio cercato con fatica, la maternità, le assenze
La incolpevole protagonista della storia è una cassiera che nel 2019 lavora in un supermercato con insegna Conad in provincia di Cosenza, di proprietà della società Alinvest e poi di Alcom srl. La donna riesce a restare incinta grazie a pesanti trattamenti per l’inseminazione artificiale. Una gravidanza difficile, a rischio.
La lavoratrice è costretta a restare a casa a riposo, in malattia. L’assenza si prolunga. Va oltre i 180 giorni annui di comporto previsti dal contratto di categoria.
Costretta a fare causa contro il licenziamento
Il datore di lavoro non conosce il quadro clinico della cassiera assente. La diagnosi non è indicata nei certificati medici ricevuti, come prevede la normativa in materia, perché coperta da privacy. Però non prende legittime iniziative. Non chiede di sottoporre la cassiera a visita fiscale. Lascia passare settimane, mesi.
Infine licenzia la cassiera per aver sforato il tetto di giorni che le darebbe dritto a mantenere il posto.
Quando scopre che è incinta, con i problemi di salute connessi, non cambia idea. Non revoca l’allontanamento della donna. Per essere riammessa in servizio la donna deve ricorrere alla magistratura. Vince in primo grado, vince in appello. Il licenziamento è dichiarato nullo.
Maternità e lavoro in Italia: la Cassazione difende la donna
La proprietà del supermercato non si rassegna. Impugna la sentenza di secondo grado in Cassazione. E perde di nuovo, definitivamente.
L’ordinanza di un giudice di piazza Cavour, datata maggio 2025, respinge anche l’ultimo ricorso del datore di lavoro e conferma l’obbligo di reintegro della dipendente.
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Riammessa al lavoro part time. Ma con mille ostacoli
La cassiera, felice mamma di un bimbo, torna in servizio. Fa il part time.
Viene spostata in un market diverso, più lontano da casa e scomodo da raggiungere. Non solo. L’orario ridotto le viene spezzato in due, programmato in parte di mattina e in parte di pomeriggio, con ulteriori disagi per lei.
L’avvocata: “Decisione singolare e apripista”
L’avvocata Carignola ha parole amare per il trattamento riservato all’assistita al rientro al lavoro. Esprime invece grande soddisfazione per l’ordinanza della Cassazione e per il principio sancito: la tutela della gravidanza prevale su tutto, anche sulle regole del periodo di comporto, il limite massimo annuo di assenze per malattia.
«Si tratta di una decisione singolare e destinata a fare scuola», ripete.
Corte di Cassazione: “Maternità da vivere senza preoccupazioni”
Scrive la Corte di Cassazione:
In situazioni come quelle della cassiera «restano intatte le esigenze di protezione volte a consentire che l’esperienza della maternità non sia intaccata dalle preoccupazione connesse alla perdita del posto di lavoro».
Le norme di legge richiamate nella sentenza
Il richiamo esplicito è al decreto legislativo 151 del 2001: le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o, nel caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Maternità e lavoro, licenziamenti solo in situazioni particolari
Il divieto non si applica in situazioni particolari, codificate: colpa grave della lavoratrice (se costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro), cessazione dell’attività dell’azienda da cui l’addetta dipende e fine della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta oppure risoluzione del rapporto per scadenza del termine.
Un caso che interroga sull’accesso alla giustizia
«Questo caso – riprende il filo l’avvocata Carignola – dimostra come la perseveranza e il coraggio di una lavoratrice abbiano portato al pieno riconoscimento dei suoi diritti in ogni grado di giudizio. La mia assistita ha scelto di non cedere a pressioni economiche e neppure a proposte conciliative ingiuste. Tuttavia è necessario interrogarsi su quante donne, in situazioni simili, avrebbero potuto sostenere un simile percorso».
Gli ostacoli: spese legali, tempi lunghi, sproporzione di forze
«Per molte lavoratrici e molti lavoratori, in particolare quelli in condizioni di fragilità economica o sociale, avere tutela dalla giustizia è un’impresa gravosa, talvolta impossibile. Erano in gioco il timore delle spese legali, dei tempi lunghi, dell’incertezza dell’esito e della sproporzione di forze E così non poche persone rinunciano a far valere le proprie ragioni, costrette a “negoziare” soluzioni al ribasso con le controparti o ad arrendersi senza poter combattere».
Lorenza Pleuteri
27/8/2025 https://www.osservatoriodiritti.it/










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