Dev’essere gratuita (o proporzionata) l’iscrizione degli stranieri con disabilità al Servizio Sanitario Nazionale

di Organizzazioni varie*

Ad oggi il permesso di soggiorno per “residenza elettiva” alle persone straniere  – che nella maggior parte dei casi viene rilasciato a stranieri con disabilità, proprio perché titolari di una prestazione di invalidità – non figura tra quelli che danno diritto all’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale e dallo scorso anno la spesa per tale iscrizione è passata da 387 a 2.000 euro. Sull’incostituzionalità di tale situazione il Tribunale di Milano ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi

L’articolo 34 del Decreto Legislativo 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) disciplina il diritto all’assistenza sanitaria per le persone straniere regolarmente soggiornanti, distinguendo tra iscrizione obbligatoria e gratuita (per i titolari dei permessi di soggiorno più comuni, come quelli per lavoro, famiglia o protezione) e iscrizione a pagamento. Il permesso per “residenza elettiva” – che nella maggior parte dei casi è rilasciato a stranieri con disabilità, proprio perché titolari di una prestazione di invalidità – non figura nell’elenco di quelli che danno diritto all’iscrizione gratuita.
Dal 2024 la somma minima per ottenere l’iscrizione a pagamento è stata elevata da 387 euro a 2000 euro, con la conseguenza che persone con disabilità con reddito spesso dell’ordine di 6.000 euro all’anno, autorizzate a restare sul territorio nazionale proprio a causa della loro disabilità, dovrebbero pagare un terzo del loro reddito annuo per ottenere cure spesso necessarie alla stessa sopravvivenza (si pensi ai malati oncologici o ai trapiantati).
Il paradosso è che costoro non possono nemmeno ottenere le cure “urgenti e essenziali” garantite dall’articolo 35 del citato Testo Unico agli stranieri privi di un titolo di soggiorno, perché non sono irregolari, ma regolari e privi di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Tribunale di Milano (giudice dottoressa Paola Ghinoy), accogliendo quanto prospettato da un cittadino egiziano e da uno pakistano, ha ritenuto che tale situazione sia del tutto irragionevole e violi gli articoli 3 e 32 della Costituzione, la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, nonché la Carta Sociale Europea, quanto meno nei casi (come quelli esaminati) in cui il permesso per “residenza elettiva” derivi da un precedente permesso di soggiorno per famiglia o per lavoro e dunque riferendosi a stranieri già ampiamente “radicati” in Italia. Ha quindi chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale l’esclusione dall’iscrizione gratuita di coloro che si trovano in questa situazione o, in subordine, di dichiarare incostituzionale la fissazione di un minimo così elevato, privo di qualsiasi proporzione con il reddito effettivo percepito e tale da non poter essere in concreto pagato da persone che sopravvivano grazie alla sola prestazione di invalidità.

In caso, quindi, di decisione positiva della Corte Costituzionale, le persone straniere con disabilità verrebbero totalmente esentate dal pagamento di una quota di iscrizione (come già oggi avviene per gli italiani) o si vedrebbero addebitata una somma proporzionale al reddito effettivo.
Come Associazioni che sosteniamo davanti a molti Tribunali d’Italia queste tesi, al fine di rimuovere una situazione di gravissima ingiustizia, esprimiamo la massima soddisfazione per questo primo risultato.

*ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione); APN (Associazione Avvocati Per Niente); NagaEmergency. Per ulteriori approfondimenti: ufficiostampa@emergency.it.

26/9/2025 https://superando.it/

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *