ISEE, NUOVA CONDANNA PER IL COMUNE DI TORINO78mila EURO DI RIMBORSO AD UNA PERSONA CON DISABILITÁ PER RETTE NON DOVUTE DAL 2016

La Giunta Lo Russo-Rosatelli continua a difendere il regolamento illegittimo e gli avvocati annunciano l’impugnazione. Non è più semplice (oltre che giusto) applicare la legge vigente?

Il Tribunale ordinario di Torino ha condannato il Comune di Torino a restituire ad una donna con grave disabilità
ricoverata presso una Comunità alloggio gli importi indebitamente versati a titolo di partecipazione alla retta dal
luglio 2016 sino a maggio 2025, pari a 78.806 euro, condannando oltretutto il Comune a pagare oltre 8mila euro di
spese di causa.

La sentenza si inserisce nel filone dei pronunciamenti, numerosi in tutta Italia, nei vari gradi di giudizio, in merito
alla disapplicazione dell’Isee da parte dei Comuni per calcolare la compartecipazione degli utenti alle prestazioni
socio-sanitarie Lea, in questo caso un ricovero definitivo presso un servizio residenziale accreditato.
La donna, amministrata dal fratello che se n’è sempre preso cura e assistita dall’avvocato Mario Motta, era
costretta a soddisfare le sue necessità ulteriori alla permanenza in comunità con la misera cifra della quota
personale di 150 euro al mese, anziché con l’importo dell’indennità di accompagnamento (concessa al solo titolo
della sua grave disabilità) e della pensione di invalidità, che avrebbero permesso di organizzare in suo favore
iniziative e attività varie per la sua dignità e partecipazione sociale.

Per motivare l’ingiustificabile disapplicazione dell’Isee, il Comune di Torino ha riproposto al Giudice argomenti
già diffusamente “smontati” in altri procedimenti. La sentenza, infatti, ne cita ampiamente altre, già passate in
giudicato fino all’ultimo grado di giudizio, in merito ai «criteri aggiuntivi» regionali o comunali, che possono
affiancare l’Isee ma, lo ricordiamo, solo su materie non valutate da questo strumento e comunque come criteri di
maggior favore per l’utente. I Comuni non possono legittimamente intervenire sulla natura di indennità di
accompagnamento e pensione di invalidità in violazione dell’Isee, che è Livello essenziale delle prestazioni: il
Comune di Torino, invece, le considera come somme da destinare al pagamento del ricovero, esattamente come i
redditi, mentre per legge vanno escluse dal conto per la contribuzione alla retta alberghiera.

Di fronte a ripetute sentenze di questo genere (pochi mesi fa un analogo provvedimento a Torino e un altro a
Ivrea, per rimanere in Provincia di Torino), lascia perplessi il fatto che dalla Giunta comunale non arrivi alcun
segnale di modifica del regolamento per le contribuzioni e che quindi gli avvocati del Comune abbiano
informalmente già annunciato ricorso.

Sul fronte politico, rileviamo una esplicita volontà dell’Amministrazione torinese di continuare a violare le regole
dell’Isee, che sono legge vigente e sono state più volte modificate e aggiornate dal Governo, mai toccando le
salvaguardie per le persone con disabilità e non autosufficienti destinatarie di prestazioni socio-sanitarie,
nonostante i reiterati tentativi di modifica (di regole che nemmeno applicano) proposti dalle Amministrazioni
comunali e dall’Anci contro gli interessi e i diritti degli utenti.

La giunta Lo Russo-Rosatelli (Pd e Avs) continua a difendere il regolamento comunale, palesemente illegittimo.
Il “calcolo”, privo di remore, dell’Amministrazione torinese è chiaro: per una persona con disabilità che vince una
causa, altre centinaia continuano a pagare al posto del Comune, perciò le regole – sbagliate – non si toccano, a
tutto danno dei più deboli.

Per informazioni: info@utim-odv.it – 345.6749838

UTIM OdV
Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva

CSA – Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base

11/2/2026

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *