ISEE, PAGAMENTO DELLA QUOTA ALBERGHIERA DI UNA UTENTE CON GRAVE DISABILITÁ INTELLETTIVA

IL COMUNE DI TORINO CONDANNATO A RESTITUIRE 28MILA EURO E PAGARE LE SPESE LEGALI DELLA CONTROPARTE

COMUNICATO STAMPA

UTIM: «DECISIONE POSITIVA, LA LEGGE DELLO STATO VALE PIÚ DEI REGOLAMENTI COMUNALI. IL PROVVEDIMENTO SIA INCENTIVO PER UN’AZIONE GENERALE SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE, VIOLATA DAI COMUNI PIEMONTESI»

Il Tribunale del lavoro ha condannato il Comune di Torino «a pagare per intero la quota assistenziale/alberghiera della prestazione sociosanitaria» ad una persona con disabilità in condizione di gravità, inserita in una Comunità alloggio.

Poiché la famiglia, in rappresentanza dell’utente, ha fatto ricorso contro le pretese del Comune e ha pagato la quota alberghiera con riserva di recupero in sede giudiziale in attesa della sentenza, il tribunale ha disposto che «il Comune di Torino a restituire alla ricorrente la somma complessiva di quasi 28.500 euro, pari alle quote di compartecipazione alla retta da dicembre 2022 sino ad agosto 2025, oltre interessi legali da ciascun pagamento al saldo».

Il Comune di Torino – che non applica la normativa Isee in vigore da oltre dieci anni (Dpcm 159 del 2013) – è stato inoltre condannato «a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6500 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva, CPA e contributo unificato».

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, l’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva – Utim, che ha accompagnato la ricorrente per tutto il tempo, fino al dispositivo del giudice, esprime soddisfazione per l’esito della causa e apprezzamento per la decisione del tribunale, che riconosce il diritto delle persone con grave disabilità alla semplice applicazione della legge.

L’Utim segnala altresì che il Comune di Torino, come gli altri Comuni del Piemonte, ha l’obbligo di applicare lo strumento dell’Isee per il conteggio della condizione economica e la partecipazione economica degli utenti dei servizi. Il fatto che da anni violi la normativa è motivo di grande danno per gli utenti dei servizi socio-sanitari, penalizzati dal regolamento locale, che illegittimamente contrasta la norma nazionale.

«La sentenza è un tassello positivo nel percorso di rivendicazione dei diritti – dice il presidente dell’Utim, Vincenzo Bozza –: l’auspicio è che il Comune di Torino e gli altri del Piemonte smettano di agire illegittimamente e applichino l’Isee e le disposizioni regionali in merito; per le associazioni del volontariato dei diritti, la sentenza costituisce un forte incentivo per un’azione generale sull’Isee e sulla sua corretta applicazione da parte degli Enti locali».

Per informazioni: Vincenzo Bozza (presidente Utim) – info@utim-odv.it – 011889484

Andrea Ciattaglia info@fondazionepromozionesociale.it – 345.6749838

SEGUE DISPOSITIVO DEL TRIBUNALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Dispositivo della

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al R.G.L. n. 7842/2024 promossa da:

*** inpersona del Tutore *** ass. avv. MARIO MOTTA e avv. ANNAMARIA TORRANI CERENZIA

– PARTE RICORRENTE –

C O N T R O

COMUNE DI TORINO ass. avv. SUSANNA TUCCARI

– PARTE CONVENUTA –

* * * * * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro

Visto l’art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

accerta e dichiara che il Comune di Torino è tenuto a pagare per intero la quota assistenziale/alberghiera della prestazione sociosanitaria erogata alla ricorrente ***;

condanna il Comune di Torino a restituire alla ricorrente *** la somma complessiva di euro 28.485,11, pari alle quote di compartecipazione alla retta da dicembre 2022 sino ad agosto 2025, oltre interessi legali da ciascun pagamento al saldo;

condanna il Comune di Torino a rimborsare alla ricorrente *** le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6500 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva, CPA e contributo unificato.

Visto l’art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 28/11/2025

La Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI


UTIM OdV Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva

ISCRITTA   NEL  REGISTRO   UNICO  NAZIONALE  TERZO  SETTORE  (RUNTS)  NUMERO  DI  REPERTORIO 55198

Via Artisti 36,  10124  Torino,  tel. 011/889484  –  http://www.utim-odv.it  – e – mail: info@utim-odv.it 

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